Gestione omologazioni...

Spazio dedicato alle modifiche ed elaborazioni dei vostri fuoristrada...qui trovate tutti i consigli ed i suggerimenti validi o raccontate le vostre esperienze su questo tema.
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Toti
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enzino ha scritto:Salve signori. IO nel mio Nissan ho omologato un mare di roba ma ho pagato solo € 95 per il nullaosta delle gomme. Naturally i bollettini a parte alla mtct.
Tutto dipende da 2 fattori:
1 - quanto tempo fa (cambiano le modalità anche al Cetoc)
2 - possibili "diversità" fra case automobilistiche

Il Cetoc "avendo avuto incarico dalla Land Rover Italia di provvedere alla relazione del documento indicato in oggetto ..." (vedi allegato) è un incaricato della Land Rover e metodologia e proventi sono decisi dalla Land Rover.
Ogni casa automobilistica decide per se, forse altre sono più buone!
In questo caso, nullaosta pneumatici in alternativa per Defender costano solo 62 euro.
Ciao.

Toti
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vito
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Stamani la Mitsubishi ( :rap! )mi ha chiesto 400 eurozzi x il rilascio del nullaosta x i copertoni da 31"...altro che 62 euri!!!
vito
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leonardosgroi
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A me invece x il toy euro 110 per il nullaosta e 60 mi sembra x scriverli nel libretto comunque un mio amico sta eseguendo la pratica poi vi farò sapere il costo totale. :D
DEFENDER 90
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Ragazzi io non ci capisco più niente!uno dice una cosa,l'altro dice il contrario!premesso ke per pneumatici e cerchi ho già risolto,qualcuno sa dirmi a livello burocratico/assicurazione/posti di blocco dietro l'angolo che cavolo devo avere per montare snorkel e verricello?
GRAZIE
*P.S.*Scusate,ma è da febbraio scorso che ogni tecnico e ogni azienda che tratta questi accessori mi dice una cosa diversa dall'altra
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ciccio03
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DEFENDER 90 ha scritto:Ragazzi io non ci capisco più niente!uno dice una cosa,l'altro dice il contrario!premesso ke per pneumatici e cerchi ho già risolto,qualcuno sa dirmi a livello burocratico/assicurazione/posti di blocco dietro l'angolo che cavolo devo avere per montare snorkel e verricello?
GRAZIE
*P.S.*Scusate,ma è da febbraio scorso che ogni tecnico e ogni azienda che tratta questi accessori mi dice una cosa diversa dall'altra
Snorkel e Verricello devono essere riportati sulla carta di circolazione.
Per i nullaosta ti devi rivolgere al CETOC

http://www.cetoc.it/portal/index.php/la ... -osta.html

dopo, devi recarti all'Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per la prenotazione e collaudo;
Il montaggio degli accessori, dovrà essere eseguito da un installatore specializzato, a perfetta regola d'arte e sotto la diretta responsabilità della Ditta che esegue la trasformazione, con rilascio di una dichiarazione scritta da consegnare all'Ing. in fase di collaudo.
...:smoker.... :maimoll

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gionny
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scusate ma è vera la voce che gira che alla ripresa della vita politica(caspita non fanno un cazz. e vanno in vacanza9) si pensa di fare come in germania, era ora. sapete notizie + sicure?
jacoterrano
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Anche a me hanno dato la possibilità di avere un nulla osta per ogni cosa, pagando singolarmente ogni nulla osta.
Nel mio caso ho scelto e pagato 95 euro solo per le 31x10.50r15 :)
DEFENDER 90
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Ciao ragazzi!sul libretto ho le 205/80 r16, le 235/85 r16 secondo voi me le omologano?se si,oltre al cetoc,qual è il prezzo dei bollettini alla motorizzazione?(sia er le gomme che per lo snorkel)
GRAZIE
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GN71
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Che io sappia, alla MCTC si paga soltanto per il collaudo generale, di qualsiasi cosa si tratti.
Non ricordo esattamente le cifre, ma dovrebbe trattarsi di due versamenti per un totale di circa una quarantina di euro.
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peppegti
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Saluto,

sapete qualcosa di questa nuova legge sulle modifiche delle auto?
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ciccio03
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DEFENDER 90 ha scritto:Ciao ragazzi!sul libretto ho le 205/80 r16, le 235/85 r16 secondo voi me le omologano?se si,oltre al cetoc,qual è il prezzo dei bollettini alla motorizzazione?(sia er le gomme che per lo snorkel)
GRAZIE
link utile per il calcolo del rotolamento dei pneumatici.

http://www.motorimania.it/omologazione_ ... tici.shtml
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NonnoCarlo 4x4
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peppegti ha scritto:Saluto,

sapete qualcosa di questa nuova legge sulle modifiche delle auto?
CONSEGUENZE GIURIDICHE

Che cosa succederà a questo punto? Il nuovo articolo 75 costituisce un involucro che dovrà però essere riempito dai decreti attuativi. Per ogni singolo dispositivo (freni, sospensioni, manubri, cerchi ecc) serve infatti un “capitolato” di omologazione che deve essere scritto e deliberato dal Ministero dei Trasporti. Per gli aspetti tecnici la Motorizzazione potrebbe anche riprendere le norme tedesche, risparmiando tempo e favorendo una successiva armonizzazione a livello internazionale (l’Italia rifiuta ancora oggi le omologazioni sui ricambi rilasciate in Germania). Ma la Motorizzazione Civile dovrà inoltre definire le modalità di verifica, i componenti per cui richiederla (anche quelli estetici come gli specchietti?) e soprattutto gli aspetti burocratici. Il motociclista cosa dovrà fare per dimostrare di essere in regola? Dovrà girare con una borsa piena di tutte le autorizzazioni o dovrà aggiornare il libretto di circolazione? La seconda ipotesi appare forse più ragionevole a patto che i costi e i tempi della pratica rimangano entro i confini del buon senso. Diverso il caso dei Costruttori che potranno realizzare delle serie speciali senza ricorrere a una nuova omologazione del tipo. Il contenuto dei decreti ministeriali sarà perciò determinante per valutare la portata della legge. Previsioni sui tempi necessari per completare il lavoro nessuno vuole farne. “Fin qua hanno lavorato tutti in modo molto spedito – ci ha raccontato uno dei tecnici che ha collaborato alla stesura della legge – ma la Motorizzazione non si è data un tempo massimo per chiudere la pratica”. E gli aspetti relativi alla sicurezza, tutt’altro che secondari parlando di modifiche ai veicoli, potrebbero richiedere un supplemento di riflessioni…
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NonnoCarlo 4x4
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Modifiche all’art. 75 CdS
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
ARTICOLO 29.
…………
…………
1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento »;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».
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Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento »;

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».


4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
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