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Y61 con verricello interno
Inviato: 12 settembre 2011, 10:49
da Pedar
[Duplico perche' magari qui ho piu' visibilita']
Volendo montare un verricello interno sul Patrol Y61 , che ha il paraurti anteriore con gia' la rientranza per installare i rulli guida fune e considerando che non ci saranno sporgenze oltre i limiti di sagoma : c'e' il collaudo lo stesso ?
Io ho due voci diverse, chi dice che ci posso mettere tutto quello che voglio basta che non eccedo i limiti di sagoma e non crei intralcio o pericolo per pedoni , va bene anche senza collaudo, poi ho altre voci che dicono che deve essere tutto omologato anche se non eccede i limiti di sagoma ( pero' questa e' una versione da ponzio pilato che nel dubbio se ne lava le mani ).
Voi avete qualche altra informazione ?
Inviato: 12 settembre 2011, 11:27
da Ddevil
Ti consiglio di richiedere il nulla osta alla Nissan (tramite CETOC) e ti sarà inviato gratuitamente. Montalo e fallo trascrivere sul libretto. Dormirai cosi' sempre sonni tranquilli.
Inviato: 12 settembre 2011, 11:39
da Alias24
Ddevil ha scritto:Ti consiglio di richiedere il nulla osta alla Nissan (tramite CETOC) e ti sarà inviato gratuitamente. Montalo e fallo trascrivere sul libretto. Dormirai cosi' sempre sonni tranquilli.
Quoto quanto già detto, richiedi il nullaosta e trascrivi sul libretto.
Inviato: 12 settembre 2011, 12:02
da carlo gr
richiedi il nulla osta e omologa il tutto
sono acc e vanno omologati
altrimenti se qualcuno ti ferma ti fa l'articolo 187 (se non ricordo male) cioe alterazioni caratteristiche della casa
Inviato: 12 settembre 2011, 14:11
da gilgil
Secondo la teoria di chi ti ha informato allora anche il roll bar in abitacolo non va omologato perche' non esce dalla sagoma

il verro va sempre omologato.
Inviato: 13 settembre 2011, 13:48
da Pedar
Da come la so io non devi fare nulla per roll-bar interno mentre invece il roll-cage esterno va omologato.
Anche l' assetto rialzato, ero al 4x4 Fest e c'erano preparatori che offrivano l' omologazione dell' assetto : vorei vedere cosa scrivono a libretto perche' le uniche misure indicate sono larghezza e lunghezza massime.
L' altezza non e' menzionata, l' unica altezza limite e' quella imposta dal CDS che e' 4m per tutti i veicoli ( poi diventa mezzo eccezionale ).
L' unica cosa eventualmente contestabile in caso di controllo da agenti zelanti e' l' eccessiva altezza della luce di terra e se questa supera i 40-50cm ( non ricordo esattamente ) si e' obbligati a montare le barre anti intrusione come quelle dei camion e dei rimorchi.
Inviato: 17 settembre 2011, 8:29
da Lorazio
Il problema non sono soltanto le violazioni al cds... che ci sono sempre... ma c'è di base il fatto che tutti i veicoli vengono omologati con determinate caratteristiche tecniche e qualsiasi modifica varia il progetto originale...
Certo cambiare la tapezzeria interna di una vettura non influisce sull'assetto o la tenuta di strada ma modificarne le sospensioni, aumentare l'afflusso di disel alla pompa, modificare la centralina, sostituire gli pneumatici con misure diverse, montare uno snorkel, e tante e tutte quelle che a noi sono più gradite aumentano o variano sensibilmente quelle che sono le caratteristiche che hanno permesso di omologare il mezzo...
Come esempio, basterebbe ricordarsi se qualcuno di voi da ragazzo è mai capitato di essere stato fermeato dalle forze dell'ordine con un ciclomotore modificato... ovviamente nel motore e/o nella marmitta... non nei numeri del telaio (che è tutt'altra storia)... cosa gli è successo????
A presto...
Inviato: 17 settembre 2011, 13:20
da gilgil
Lorazio ha scritto:Il problema non sono soltanto le violazioni al cds... che ci sono sempre... ma c'è di base il fatto che tutti i veicoli vengono omologati con determinate caratteristiche tecniche e qualsiasi modifica varia il progetto originale...
Certo cambiare la tapezzeria interna di una vettura non influisce sull'assetto o la tenuta di strada ma modificarne le sospensioni, aumentare l'afflusso di disel alla pompa, modificare la centralina, sostituire gli pneumatici con misure diverse, montare uno snorkel, e tante e tutte quelle che a noi sono più gradite aumentano o variano sensibilmente quelle che sono le caratteristiche che hanno permesso di omologare il mezzo...
Come esempio, basterebbe ricordarsi se qualcuno di voi da ragazzo è mai capitato di essere stato fermeato dalle forze dell'ordine con un ciclomotore modificato... ovviamente nel motore e/o nella marmitta... non nei numeri del telaio (che è tutt'altra storia)... cosa gli è successo????
A presto...
Quoto, qualsiasi tipo di modifica strutturale o dinamica al veicolo va filtrata da omologazione, occhio al roll bar interno, se non omologato c'è il sequestro del libretto e rinvio a revisione del mezzo.
Inviato: 17 settembre 2011, 13:23
da gilgil
... E aggiungo che pochi sono i veicoli omologabili di roll bar , persino la barra duomi se non di serie non e' neanche omologabile, nonostante ne migliori la stabilita' del veicolo...
Inviato: 17 settembre 2011, 16:16
da ULTIMO
carlo gr ha scritto:
richiedi il nulla osta e omologa il tutto
sono acc e vanno omologati
altrimenti se qualcuno ti ferma ti fa l'articolo 187 (se non ricordo male) cioe alterazioni caratteristiche della casa
no no no

Art. 187 CDS. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti OVVERO (Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. )
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Inviato: 17 settembre 2011, 20:09
da ROCCIA
ULTIMO ha scritto:carlo gr ha scritto:
richiedi il nulla osta e omologa il tutto
sono acc e vanno omologati
altrimenti se qualcuno ti ferma ti fa l'articolo 187 (se non ricordo male) cioe alterazioni caratteristiche della casa
no no no

Art. 187 CDS. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti OVVERO (Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. )
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

il regolamento del codice stradale e cosi
ma poi da motorizzazione a motorizzazione cambiano le cose gli ingenieri

Inviato: 17 settembre 2011, 21:37
da gilgil
michele4x4 ha scritto:ULTIMO ha scritto:carlo gr ha scritto:
richiedi il nulla osta e omologa il tutto
sono acc e vanno omologati
altrimenti se qualcuno ti ferma ti fa l'articolo 187 (se non ricordo male) cioe alterazioni caratteristiche della casa
no no no

Art. 187 CDS. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti OVVERO (Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. )
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

il regolamento del codice stradale e cosi
ma poi da motorizzazione a motorizzazione cambiano le cose gli ingenieri

Già, siamo in Italia e ognuno dice la sua in merito (gli addetti ai lavori in motorizzazione)