PER TUTTI: NOVITA' IN MATERIA DI ASSEGNI E DENARO
Inviato: 2 aprile 2008, 9:49
Come se non bastassero le norme vigenti ecco alcune informazione sulle novità, in materia di assegni e denaro contante, che riguardano tutti i cittadini italiani.
Non commento, è meglio.
NOVITA' IN MATERIA DI UTILIZZO
DI ASSEGNI E DENARO CONTANTE
A partire dal 30 aprile p.v. entrerà in vigore la nuova normativa prevista dal Decreto Legislativo 231/2007 che recepisce la Direttiva Europea 2005/60/CE antiriciclaggio. Riassumiamo di seguito le principali innovazioni previste che riguardano tutti i cittadini e che si sommano a quelle già applicate dai Professionisti dopo la Legge Bersani.
Trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e di titoli al portatore
Il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi sarà vietato per importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro: il trasferimento potrà essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
Assegni bancari e circolari
Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione le regole indicate nella presente informativa.
L’apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a 5.000 euro. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità). Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal correntista, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all’incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta. Le banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia.
Ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. E’ dunque importante, per la regolarità dell’assegno libero girato, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione.
Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali “a me stesso”, “a me medesimo” o simili in luogo del nome del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l’incasso e non potranno pertanto circolare.
Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale, i vaglia postali e cambiari.
Libretti al portatore
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere inferiore a 5.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30.04.08 dovranno essere estinti ovvero il saldo dovrà essere ridotto entro il suddetto limite non oltre il 30 giugno 2009.
L’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito. Va ricordato tra l’altro, che i destinatari del decreto – per esempio le banche – che in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni, ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell’Economia.
Non commento, è meglio.
NOVITA' IN MATERIA DI UTILIZZO
DI ASSEGNI E DENARO CONTANTE
A partire dal 30 aprile p.v. entrerà in vigore la nuova normativa prevista dal Decreto Legislativo 231/2007 che recepisce la Direttiva Europea 2005/60/CE antiriciclaggio. Riassumiamo di seguito le principali innovazioni previste che riguardano tutti i cittadini e che si sommano a quelle già applicate dai Professionisti dopo la Legge Bersani.
Trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e di titoli al portatore
Il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi sarà vietato per importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro: il trasferimento potrà essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
Assegni bancari e circolari
Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione le regole indicate nella presente informativa.
L’apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a 5.000 euro. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità). Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal correntista, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all’incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta. Le banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia.
Ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. E’ dunque importante, per la regolarità dell’assegno libero girato, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione.
Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali “a me stesso”, “a me medesimo” o simili in luogo del nome del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l’incasso e non potranno pertanto circolare.
Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale, i vaglia postali e cambiari.
Libretti al portatore
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere inferiore a 5.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30.04.08 dovranno essere estinti ovvero il saldo dovrà essere ridotto entro il suddetto limite non oltre il 30 giugno 2009.
L’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito. Va ricordato tra l’altro, che i destinatari del decreto – per esempio le banche – che in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni, ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell’Economia.